L’obbligo (deontologico) di rendiconto nella gestione di denaro altrui

E’ legittima la sanzione disciplinare nei confronti dell’Avvocato che, in violazione dell’art. 30 cdfArt. 30 cdf – Gestione di denaro altruiL’avvocato deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell’adempimento dell’incarico professionale ovvero quello ricevuto nell’interesse della parte assistita e dev…Leggi il testo completo → (già art. 41 cod. prev.Art. 41 cod. prev. – Gestione di denaro altrui.L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha…Leggi il testo completo →), non fornisca dimostrazione di aver dato pieno e compiuto rendiconto dell’attività di gestione della somma affidatagli né tantomeno una ricostruzione precisa delle somme gestite per conto del cliente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 33

Risultati della ricerca: 153

sentenza

Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Dovere di lealtà e correttezza – Dovere di diligenza e informativa – Indebito incasso di somme spettanti alla parte assistita – Mancata prestazione di attività – Omessa o non veritiera informativa alla parte – Omessa restituzione di documenti – Aggravanti – Sospensione esercizio professione per anni uno.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi Edilberto, rel. Casalinuovo Aldo), sentenza n. 32 del 24 Marzo 1994

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 135 del 10 Novembre 1993 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Febbraio 1991 (avvertimento)