Tag: cdf (nuovo) art. 30

  • Estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso e stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata

    La rinuncia al ricorso proposto dinanzi al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente stabilizzazione della decisione disciplinare impugnata. (Nella specie, il ricorrente aveva rinunciato al ricorso avverso la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due, irrogata per violazione degli artt. 30, comma 2, 33, comma 1, 35, comma 2 e 37, comma 1, CDF, in relazione a trattenimento di somme destinate al cliente oltre il tempo strettamente necessario, mancata restituzione dei documenti di causa al difensore subentrante, e pubblicazione su social network di informazioni professionali ingannevoli e suggestive con promessa di esecuzione dell’incarico a zero spese in caso di soccombenza.)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 347 del 17 novembre 2025

  • Le somme ricevute dall’avvocato in deposito fiduciario dal cliente: necessarie istruzioni scritte

    Qualsiasi somma corrisposta all’avvocato ed estranea al compenso professionale, deve essere custodita nel rispetto di precise regole. In particolare, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che potrebbero nuocere all’immagine dell’avvocatura, è necessario che la gestione del denaro avvenga sulla base di istruzioni scritte e ben definite (art. 30, co. 4, cdf), a prescindere dalla richiesta della parte assistita: la ratio di una disciplina così rigorosa nasce, evidentemente, dalla volontà del Legislatore di evitare che la disponibilità del denaro nelle mani dell’Avvocato sia “libera ed incontrollata”, al punto da potersi concretizzare abusi di tale situazione in danno del rapporto fiduciario che si instaura tra difensore e cliente ed in spregio delle eccezionali condizioni per cui l’Avvocato entra in possesso di tali somme (la sua qualifica professionale), senza contare il rischio patrimoniale che la confusione indotta dalla allocazione delle somme in rapporti non immediatamente riconducibili al cliente, possono produrre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025

  • L’obbligo di consegnare al cliente le somme di sue spettanza non presuppone una richiesta né viene meno in caso di (asserita) irreperibilità del cliente stesso

    La violazione dell’art. 30 co. 2 cdf (secondo cui “L’avvocato non deve trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita, senza il consenso di quest’ultima”) non presuppone una richiesta di consegna da parte del cliente e non è scriminata dall’asserita irreperibilità del cliente stesso allorché l’avvocato non dimostri di aver posto in essere tutto quanto necessario per corrispondergli le somme percepite per suo conto (Nel caso di specie l’avvocato aveva indebitamente trattenuto € 285.000 incassati dalla controparte per conto del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione di sei mesi dall’esercizio della professione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Stefanì), sentenza n. 251 del 15 settembre 2025

  • Sull’obbligo di trasmettere immediatamente al cliente le somme incassate per suo conto

    L’avvocato deve immediatamente trasmettere al proprio assistito le somme riscosse per conto dello stesso (art. 30 co. 2 cdf e art. 31 co. 1 cdf), non essendo sufficiente all’assolvimento di tale obbligo la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 222 del 27 maggio 2024

  • Le somme ricevute dall’avvocato in deposito fiduciario dal cliente: necessarie istruzioni scritte

    Qualsiasi somma corrisposta all’avvocato ed estranea al compenso professionale, deve essere custodita nel rispetto di precise regole. In particolare, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che potrebbero nuocere all’immagine dell’avvocatura, è necessario che la gestione del denaro avvenga sulla base di istruzioni scritte e ben definite (art. 30, co. 4, cdf), a prescindere dalla richiesta della parte assistita: la ratio di una disciplina così rigorosa nasce, evidentemente, dalla volontà del Legislatore di evitare che la disponibilità del denaro nelle mani dell’Avvocato sia “libera ed incontrollata”, al punto da potersi concretizzare abusi di tale situazione in danno del rapporto fiduciario che si instaura tra difensore e cliente ed in spregio delle eccezionali condizioni per cui l’Avvocato entra in possesso di tali somme (la sua qualifica professionale), senza contare il rischio patrimoniale che la confusione indotta dalla allocazione delle somme in rapporti non immediatamente riconducibili al cliente, possono produrre.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Standoli), sentenza n. 86 del 9 maggio 2023

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo fino alla messa a disposizione del cliente delle somme spettanti o qualora si verifichi una interversione nel possesso delle stesse. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo. In particolare, la permanenza cessa nel momento cui: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Rubino), SS.UU, sentenza n. 28468 del 30 settembre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Manzon), SS.UU, sentenza n. 23239 del 26 luglio 2022 nonché Corte di Cassazione (pres. Travaglino, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 26991 del 14 settembre 2022.

  • L’indebita appropriazione di somme spettanti al cliente

    Costituisce gravissimo illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione dei fondamentali principi della deontologia, incassi per conto del cliente una cospicua somma, omettendo di rendergliene immediatamente conto ed appropriandosene indebitamente (Nel caso di specie, l’avvocato si appropriava indebitamente della somma di € 110.000 spettanti al Cliente quale indennizzo corrisposto dall’Assicurazione controparte. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due irrogata dal CDD all’incolpato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

  • Il divieto di trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente

    Atteso che, ai sensi dell’art. 30 cdf, l’infrazione disciplinare nella gestione di denaro altrui si concretizza allorquando si trattengano somme ricevute per conto della parte assistita oltre il tempo strettamente necessario, l’intervallo di un tempo pari ad alcuni mesi durante il quale il professionista abbia trattenuto somme di spettanza della cliente deve ritenersi assolutamente ingiustificabile e certamente idoneo ad integrare l’illecito deontologico de quo. Viola altresì in modo grave i doveri di correttezza, diligenza, probità e dignità che devono presiedere alla sua attività, il professionista che (come nella specie) abbia omesso di dare alla propria parte assistita le informazioni cui è tenuto, e di rendere conto delle somme ricevute dalla controparte nell’esecuzione dell’incarico e ancora di mettere prontamente a disposizione quelle incassate.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Napoli), sentenza n. 60 del 13 maggio 2022

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf, già 44 codice previgente), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, ed è solo da tale (eventuale) cessazione che inizia a decorrere la prescrizione dell’azione disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021