Tag: cdf (prev.) art. 14

  • Il dovere di verità e lealtà dell’avvocato, fuori e dentro il processo

    Laddove l’avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità ex art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →), che ispira la funzione difensiva in coerenza con il dovere di lealtà espressamente previsto dall’art. 3 L. n. 247/2012 con riferimento alla professione forense in generale, nonché dall’art. 88 cpc con specifico riguardo al processo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pardi), sentenza del 22 novembre 2018, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103.

  • Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi

    L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →, già art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →). Pertanto, laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità (Nel caso di specie, l’avvocato accusava il Collega di mala gestio nell’espletamento dell’incarico di amministratore di sostegno, circostanza del tutto sconfessata anche dal Giudice Tutelare che aveva sempre approvato la condotta dello stesso, rimarcandone l’alto senso di professionalità. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 19 marzo 2018, n. 8

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252.

  • Il dovere di verità nei rapporti con i colleghi

    L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo →, già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) quanto da critiche personali verso il collega (art. 42 cdfArt. 42 cdf – Notizie riguardanti il collegaL’avvocato non deve esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. L’avvocato non deve esibire in giudizio documenti relativi alla posizione personale del collega avver…Leggi il testo completo →, già art. 29 cod. prev.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →) (Nel caso di specie, l’avvocato aveva agito contro il collega per grave negligenza professionale nonostante fosse a conoscenza, per tabulas, della infondatezza della domanda).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Picchioni), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 252

  • L’introduzione in giudizio di prove false: l’illecito non è escluso dalla rinuncia alla prova stessa

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →, art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → e art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → , già artt. 6 e 14 cod. prev) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false, a nulla rilevando, in ordine alla già avvenuta commissione dell’illecito, la rinuncia ad avvalersi delle prove stesse e la loro asserita superfluità probatoria (Nel caso di specie, trattavasi della ricevuta di accettazione di una raccomandata postale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 13 luglio 2017, n. 89

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

  • L’intimazione di precetto e la proposizione di azioni processuali in mala fede

    Contravviene ai doveri di lealtà e correttezza ex art. 19 cdfArt. 19 cdf – Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensiL’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.Leggi il testo completo → (già art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) nonché di verità ex art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → (già art. 14 cod. prev.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) l’avvocato che intimi atto di precetto per importi consapevolmente non dovuti (Nel caso di specie, l’intimazione si fondava su sentenza di primo grado riformata in appello. In applicazione del principio di cui in massima, i CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 30 dicembre 2015, n. 243

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Contravviene ai doveri di lealtà, correttezza e verità (art. 6 c.d.f.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo → e art. 14 c.d.f.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) l’avvocato che introduca intenzionalmente nel processo prove false (Nel caso di specie, all’incolpato veniva contestato di aver ottenuto dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla scorta di “una falsa attestazione di debito” sottoscritta con la firma di un ex cliente moroso, che nel corso del giudizio di opposizione il CTU aveva dichiarato apocrifa. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 6 giugno 2013, n. 87

  • L’introduzione in giudizio di prove false

    Fondamentale dovere dell’avvocato è quello di contribuire all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. E’ pertanto connotata da estrema gravità la responsabilità disciplinare dell’avvocato che falsifichi un documento e, tacendone la falsità, lo consegni ad un collega suo difensore affinché lo produca in giudizio come elemento di prova al fine di conseguire un compenso non dovuto (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi sei).

    Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Mariani Marini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 35

  • Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Dovere di verità

    Laddove un avvocato si trovi nella condizione di non poter seguire allo stesso tempo verità e mandato, leggi e cliente, la sua scelta deve privilegiare il più alto e pregnante dovere radicato sulla dignità professionale, ossia l’ossequio alla verità ed alle leggi spinto fino all’epilogo della rinunzia al mandato in virtù di un tale giusto motivo, astenendosi dal porre in essere attività che siano in contrasto con il prevalente dovere di rispetto della legge e della verità. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Viterbo, 29 giugno 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MORLINO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 103

  • Avvocato – Norme deontologiche – Doveri di verità e collaborazione ex art. 24 c.d.f. – Condotta reticente in sede di iscrizione all’Albo – Violazione.

    Dovere precipuo dell’avvocato è quello di collaborare con il C.d.O. di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali, osservando scrupolosamente il dovere di verità, conformemente al principio scolpito nell’art. 24 c.d.f.Art. 24 cod. prev. – Rapporti con il Consiglio dell’Ordine.L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il do…Leggi il testo completo → Pertanto, il comportamento dell’avvocato che, al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, falsamente dichiari di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dal R.D.L. n. 1578/33, omettendo in particolare di riferire che altro Consiglio dell’Ordine ha già respinto una precedente sua domanda di reiscrizione all’albo per la sussistenza di accertati comportamenti gravemente lesivi dei doveri di lealtà, dignità e decoro tali da escludere il possesso del requisito della condotta specchiatissima e illibata, configura una violazione della norma deontologica di particolare gravità e riprovevolezza, che merita di essere fermamente sanzionata, trattandosi di comportamento destinato ad ostacolare, in violazione dei doveri di dignità e decoro imposti al professionista forense, l’adempimento dei compiti istituzionali dell’ente pubblico relativi alla verifica della posizione del soggetto che chiede di essere iscritto o, comunque, a comportare un’ingiustificata difficoltà di funzionamento del medesimo Consiglio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Belluno, 18 dicembre 2007).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 21 dicembre 2009, n. 196

  • Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di verità – Rapporti con i colleghi – Notizie riguardanti il collega.

    L’avvocato non assume responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornitagli dal cliente, ma deve astenersi tanto da accuse consapevolmente false (art. 14 C.D.F.Art. 14 cod. prev. – Dovere di verità.Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza…Leggi il testo completo →) quanto da critiche personali verso il collega (art. 29 C.D.F.Art. 29 cod. prev. – Notizie riguardanti il collegaL’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudi…Leggi il testo completo →). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 23 novembre 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. LANZARA), sentenza del 27 novembre 2009, n. 124