Tag: cdf (nuovo) art. 20

  • Determinazione della sanzione per illeciti tipici e atipici

    Nel caso di illecito tipico, la sanzione applicabile è quella indicata dalla stessa norma deontologica incriminatrice, mentre negli altri casi spetta al giudicante determinare la sanzione da irrogarsi in concreto tenendo conto del grado di offensività della condotta illecita e da scegliersi tra una di quelle tipizzate dall’ordinamento professionale (artt. 52 e 53 L. n. 247/2012) e dallo stesso codice in via generale (art. 22 cdf).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024.

  • Inapplicabilità del principio di stretta tipicità dell’illecito penale alla materia disciplinare forense e norma di chiusura dell’art. 9 CDF

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense — governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c. 3, 17 c. 1 e 51 c. 1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c. 2, 20 e 21 del C.D.) — è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

    NOTA
    In senso conforme, Cass. SS.UU. 2 maggio 2025 n. 11519; CNF 10 marzo 2025 n. 64; Cass. SS.UU. 7 novembre 2024 n. 28705.

  • Illecito disciplinare atipico ex art. 9 cdf e potere discrezionale del giudicante nella determinazione della sanzione

    In caso di illecito disciplinare a forma libera ex art. 9 CDF, ovvero non rientrante tra le ipotesi tipizzate nei titoli II, III, IV, V e VI del Codice deontologico forense, spetta al giudicante determinare discrezionalmente la relativa sanzione, tenendo conto del grado di offensività della condotta ritenuta lesiva e del suo disvalore deontologico. In presenza di un capo di incolpazione che contesti sia un illecito atipico (art. 9 CDF) sia un illecito tipizzato (nella specie, art. 50 CDF), il riferimento a una sanzione “edittale” risulta improprio con riguardo alla violazione atipica, priva di sanzione predeterminata e sanzionabile in modo discrezionale ai sensi dell’art. 20 CDF.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 341 del 13 novembre 2025

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 215 del 23 luglio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 199/2025, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

  • L’individuazione della sanzione disciplinare nel caso di illecito deontologico a forma libera o atipico

    In presenza di violazioni di precetti deontologici generali, per cui non sia prevista una sanzione precisa in funzione di condotte tipiche (cfr. art. 20 co. 2 cdf), la sanzione ben può essere individuata facendo riferimento alle previsioni sanzionatorie per ipotesi tipiche secondo un procedimento analogico in relazione agli interessi degni di tutela che l’illecito ha pregiudicato(1). Così, rispetto ai reati di frode, ben può farsi riferimento all’illecito tipico di cui all’art. 50 cdf in tema di dovere di verità, giacché la condotta fraudolenta si connota per una immutatio veri simile a quella presa in esame dall’art. 50 cdf e, in entrambi i casi, l’interesse tutelato è espressione del generale principio di affidamento che permea tutta la professione forense e che vuole che gli altri consociati debbano poter fare affidamento su una condotta del professionista che utilizzi elementi conoscitivi genuini e veritieri.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 199 del 15 luglio 2025

    NOTA:
    1) In senso conforme, CNF n. 472/2024, CNF n. 141/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 65/2021.

  • L’illecito (anche) deontologico dell’amministratore di sostegno ai danni del beneficiario

    Violano gravemente i loro doveri deontologici (oltre che precise norme penali – nella specie, con accertamento passato in giudicato) gli avvocati che, in concorso tra di loro, abusando dello stato di infermità e comunque di deficienza psichica di un amministrato di sostegno di uno dei concorrenti, inducono l’amministrato stesso a sottoscrivere una dichiarazione di modifica a favore di uno degli avvocati del beneficiario di una polizza vita, tentandone successivamente l’incasso.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Benini, rel. Spiotta), decisione n. 10 del 7 febbraio 2019

    Sanzione: SOSPENSIONE DI UN ANNO PER L’AVVOCATO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – SOSPENSIONE DI DIECI MESI PER L’ALTRO

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria della condanna non definitiva dell’incolpato in sede penale

    Le risultanze istruttorie acquisite in sede penale e la relativa sentenza di condanna, ancorché non definitiva, costituiscono un elemento fattuale che deve essere oggetto di doveroso apprezzamento da parte del giudice disciplinare ai fini di cui agli artt. 20 e 21 cdf, perché – in un coerente quadro probatorio costituito da altre circostanze gravi, precise e concordanti – è in grado di affievolire, fino a superare, la presunzione di non colpevolezza dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019

  • La sanzione disciplinare della radiazione

    La radiazione costituisce trattamento sanzionatorio che va adeguato alla gravità della condotta in reiterata violazione dei fondamentali e più cogenti doveri professionali, della totale mancanza di resipiscenza, della pervicacia con la quale l’incolpato ha posto in essere la sua condotta (Nel caso di specie, l’incolpato era stato già sospeso disciplinarmente svariate volte nel corso dell’ultimo ventennio per oltre una decina di diversi capi di incolpazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 8 del 3 aprile 2019

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 22 novembre 2018, n. 141

  • Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità

    Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare forense, nell’ambito della quale non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico forense -governato dall’insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.)- è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, l’eventuale mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 12 aprile 2018, n. 26

    NOTA:
    In arg. cfr. ora, conformemente, l’art. 20 nuovo codice deontologico, come modificato con Delibera CNF del 23 febbraio 2018.