L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso richiamo verbale, proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 40 del 16 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 16 Febbraio 2026 (respinge) (richiamo)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 30 Ottobre 2024 (richiamo)