La specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’mpugnazione era argomentato solo in fatto, senza specifica articolazione dei motivi di gravame).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 41 del 16 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 171/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 16 Febbraio 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 52 del 30 Marzo 2022 (censura)