La violazione dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è un illecito di natura istantanea che si perfeziona con il mero contatto diretto, a prescindere dal contenuto della comunicazione e dall’eventuale buona fede dell’agente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
– codice: art. 68
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Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013
Vietato assistere un coniuge contro l’altro dopo averli assistiti entrambi
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 149 del 15 Ottobre 2012
Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Divieto di conflitto di interessi – Artt. 37 e 51 c.d.f. – Rapporto
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Bulgarelli Aldo), sentenza n. 135 del 27 Novembre 2009
[viDEONTOLOGIA] L’assunzione di incarichi contro una parte già assistita
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Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita
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Classificazione
– Decisione: [non classificata]– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 24 Settembre 2024 (archiviazione)