La ratio dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (secondo cui l’avvocato deve astenersi dall’indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti) è quella di garantire un confronto leale e corretto tra professionisti, evitando che la parte, considerata soggetto “debole” sul piano tecnico-giuridico, possa essere esposta a iniziative o pressioni del legale di controparte senza l’assistenza del proprio difensore. Peraltro, l’eventuale preesistenza di trattative con la parte personalmente e l’urgenza di ottenere chiarimenti non sono idonee a escludere la rilevanza disciplinare della violazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 26 Marzo 2026 (respinge) (avvertimento)– Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 12 Novembre 2022 (sospensione)