Tag: cdf (nuovo) art. 41

  • Illecito accompagnare da controparte il proprio cliente facendo finta di esserne solo l’amico e non pure l’avvocato

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che si rechi presso il domicilio della controparte fingendo di accompagnarvi il proprio cliente in qualità di amico e quindi dissimulando il proprio status di difensore, in violazione dell’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →, nonché dell’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → allorché la controparte sia assistita da un Collega (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accompagnato la cliente presso l’abitazione dell’ex compagno, non presentandosi come il di lei legale, ma asserendo di esserne amico e di lavorare presso una libreria di famiglia. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 281 del 6 ottobre 2025

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 242 del 11 settembre 2025

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. D’Agostino), sentenza n. 312 del 5 settembre 2024

  • Le diffide indirizzate alla controparte personalmente vanno inviate per conoscenza all’eventuale collega che la assista

    L’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega (art. 41 co. 1 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →), salvo per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze ma inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 co. 3 cdf). In particolare, la richiesta di “comportamenti determinati” comprende anche le diffide a compiere una certa attività ovvero ad astenersene, solitamente accompagnate dall’avvertenza delle possibili conseguenze in caso di inottemperanza.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 231 del 31 maggio 2024

  • La responsabilità disciplinare nel caso di sub incarico a collaboratori di studio

    La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto (Nel caso di specie, trattavasi di missiva predisposta da una collaboratrice di studio, ma comunque poi sottoscritta dall’incolpato e quindi inviata direttamente alle controparti assistite da difensore, in violazione dell’art. art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 277 del 5 dicembre 2023

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 279 del 5 dicembre 2023

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →). In particolare, costituiscono distinte condotte illecite sia l’aver avuto contatti diretti con la controparte che sappia assistita da altro collega (comma 2) sia l’averla ricevuta in assenza di difensore o in difetto di suo esplicito consenso (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Scarano), sentenza n. 152 dell’11 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021.

  • I limiti deontologici nei rapporti con la controparte assistita da collega valgono anche per l’avvocato che agisce in proprio

    L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale, alla quale può indirizzare corrispondenza esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, in tal caso inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Ciò vale anche per l’avvocato che agisca in proprio e non come difensore di terzi (Nel caso di specie, l’avvocato in proprio aveva direttamente raggiunto un accordo di separazione con la moglie, sebbene questa fosse assistita da un avvocato, che lo stesso aveva lasciato all’oscuro).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Vannucci), sentenza n. 128 del 17 luglio 2020.

  • Le eccezioni all’obbligo di corrispondere esclusivamente con il collega non sono tassative

    L’elencazione delle eccezioni al divieto di inviare direttamente corrispondenza alla controparte (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →) non deve considerarsi tassativa ma meramente esemplificativa potendo rientrarvi anche altre ipotesi purché si tratti di fattispecie nelle quali il collega della controparte sia stato informato o la corrispondenza sia stata inviata anche a lui e non siano rilevabili elementi che connotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza. Pertanto, alle suddette condizioni, può rientrarvi anche l’invio di una lettera alla controparte nella quale senza richiedersi alla stessa il compimento di determinati comportamenti le vengano fornite informazioni di fatti significativi nell’ambito dei rapporti intercorsi tra le parti, come l’avvenuto pagamento del debito da parte dei propri clienti. Infatti, anche una simile corrispondenza ha un contenuto di natura sostanziale e risulta diretta ad evitare l’inizio di procedure esecutive o di altre iniziative nei confronti dei propri clienti e quindi ha una finalità di prevenzione non dissimile da quella propria di molte delle eccezioni elencate (in modo non tassativo) dall’art. 41 cit., sicché può essere configurata come funzionale a sollecitare una condotta collaborativa della controparte cioè un “determinato comportamento”, consistente nella chiusura dei rapporti tra le parti. Alle suddette condizioni e in particolare in assenza di elementi che denotino mancanza di lealtà o correttezza nell’operato del mittente o nel contenuto della corrispondenza, non può farsi applicazione della norma di chiusura di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → (già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo → e art. 6 cod. prev.Art. 6 cod. prev. – Doveri di lealtà e correttezza.L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.Leggi il testo completo →) facendo riferimento alla causale interna – o movente della decisione dell’avvocato di inviare la corrispondenza anche alla controparte, se essa è emersa soltanto per effetto di dichiarazioni effettuate dall’incolpato nel corso del procedimento disciplinare, in quanto tali dichiarazioni sono da considerare manifestazioni del diritto di difesa e quindi, per effetto di una corretta applicazione dell’art. 41 cdf cit., non possono farsi rientrare nel comportamento complessivo dell’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 16 del 28 febbraio 2023

  • L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

    Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021

  • Illecito intimidire la controparte al fine di indurla a desistere o transigere

    Integra illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che, in violazione del divieto di cui all’art. art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo → (già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →), indirizzi la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, prospettandole asseriti pregiudizi economici al fine di indurla a desistere o transigere la controversia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza n. 152 del 3 agosto 2020