La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 415 del 30 dicembre 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 415 del 30 Dicembre 2025 (estinzione) (sospensione cautelare)– Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 27 Giugno 2025 (sospensione cautelare)