In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 421 del 30 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 133/2024, CNF n. 246/2021, CNF n. 165/2019, CNF n. 87/2019, CNF n. 191/2017.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 421 del 30 Dicembre 2025 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera