La notizia dell’irrogazione di una misura cautelare penale, ricevuta dall’autorità giudiziaria ex art. 51 co. 3 L. 247/2012, impone al COA di provvedere a norma dell’art. 50 co. 4 della stessa L. n. 247, ovverosia di informare l’iscritto con invito a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, nonché trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 415 del 30 dicembre 2025
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 415 del 30 Dicembre 2025 (estinzione) (sospensione cautelare)– Consiglio territoriale: COA Siracusa, delibera del 27 Giugno 2025 (sospensione cautelare)