Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”

Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

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– codice: art. 68

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 29 Novembre 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera n. 59 del 11 Novembre 2017 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 22729 del 20 Luglio 2022 (respinge)