Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”

Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 52

Risultati della ricerca: 347

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 4 del 11 Maggio 2021 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 20 Gennaio 2017 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21965 del 30 Luglio 2021 (respinge)