Le urla non sono, di per sè sole, “espressioni sconvenienti ed offensive”

Un tono di voce alterato, per quanto possa denotare una mancanza di urbanità, non integra di per sé la violazione degli artt. 42 e 52 cdf, che sanzionano l’uso di “apprezzamenti denigratori” ed “espressioni offensive o sconvenienti”, ovvero condotte che ledono la reputazione e il decoro del collega attraverso specifiche parole o frasi. In assenza di prova sul contenuto offensivo delle espressioni, la condotta non assume rilevanza disciplinare sotto questo profilo (Nel caso di specie, trattavasi di “toni elevati”, “tono concitato” e “urla”, senza tuttavia alcuna specifica espressione denigratoria o offensiva).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 103 del 26 marzo 2026

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 52

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 27 Febbraio 2013 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Novembre 2009 (censura)