Fra le ragioni per le quali il Consiglio di Disciplina può ritenere opportuno sospendere il procedimento disciplinare in pendenza di quello penale non vi è quella di evitare che l’incolpato possa “scoprire le carte” della propria difesa nel processo penale, poiché una tale ragione, oltre a non trovare fondamento nella disciplina vigente (art. 54 L. n. 247/2012), si tradurrebbe nella negazione in radice del principio dell’autonomia del giudizio disciplinare rispetto a quello penale. Rimane pertanto confinata nella sfera della strategia difensiva dell’incolpato la opportunità di dispiegare pienamente le proprie difese in un procedimento e nell’altro, senza che di ciò debba farsi carico la regolamentazione della disciplina forense, che non è recessiva rispetto a quella penale, ma gode di pari dignità (Nel caso di specie, l’incolpato aveva asserito che la mancata sospensione del procedimento disciplinare pregiudicherebbe il suo diritto di difesa perché lo costringerebbe ad anticipare nel procedimento disciplinare, contro il suo interesse, argomenti difensivi spendibili nel processo penale, creando un indebito vantaggio per il Pubblico Ministero).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 20 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD, delibera