Le espressioni sconvenienti ed offensive assumono rilievo deontologico a prescindere dal contesto

Le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all’avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Campli), sentenza n. 64 del 10 marzo 2025

NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Minervini), sentenza n. 166 del 7 maggio 2024.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 64 del 10 Marzo 2025 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 44 del 07 Dicembre 2023 (avvertimento)