Inammissibile l’impugnazione al CNF carente della specificità dei motivi del gravame

Il giudizio davanti al CNF costituisce un giudizio di secondo grado o di appello alla decisione emessa dal Consiglio Distrettuale e, di conseguenza, ha le caratteristiche di un’impugnazione a critica vincolata. In particolare, la specificità dei motivi del gravame, necessaria al fine della ammissibilità del ricorso al CNF, richiede l’indicazione chiara ed inequivoca, ancorchè succinta, delle ragioni di fatto e di diritto della doglianza, tale da consentire l’esatta identificazione dei limiti del devolutum e, quindi, delle questioni che si intendono sottoporre al riesame, con la conseguenza che va ritenuta inammissibile l’impugnazione generica che chieda una riforma della decisione gravata, senza individuare con chiarezza quali siano le statuizioni investite dal gravame stesso e quali siano le censure in concreto mosse alla motivazione di tale decisione (Nel caso di specie, l’impugnazione consisteva in una sola una pagina di testo e non riportava né l’individuazione delle statuizioni concretamente impugnate, nè l’esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico-giuridiche, poste a base della decisione impugnata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 111 del 31 marzo 2026

NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 67/2026.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 111 del 31 Marzo 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera del 17 Giugno 2019 (sospensione)