In applicazione dell’art. 420 ter cpp in combinato disposto con l’art. 59 lett. n) della L. n. 247/2012, l’assenza dell’incolpato o del suo difensore all’udienza dibattimentale comporta il necessario rinvio qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato ed avente carattere assoluto. In particolare, l’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale ovvero qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire, giacché la prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall’incolpato, mentre il giudice non ha alcun obbligo di disporre accertamenti al fine di completare l’insufficiente documentazione prodotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato al CDD un certificato medico attestante uno stato di “crisi ipertensiva resistente a terapia farmacologica”, nel quale tuttavia non veniva formulato un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato a presenziare all’udienza disciplinare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 96 del 24 marzo 2026
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 24 Marzo 2026 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 6 del 22 Marzo 2024 (censura)