L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, già art. 27 cod. prev.Art. 27 cod. prev. – Obbligo di corrispondere con il collega.L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. I. Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora…Leggi il testo completo →). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 164 del 17 luglio 2021

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– codice: art. 17

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 29 del 07 Marzo 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 09 Maggio 2012 (censura)