La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

In tema di legittimo impedimento, l’art. 420 ter cpp -che è applicabile al procedimento disciplinare forense- concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l’esercizio del diritto costituzionale di difesa. Tuttavia, esso non può derivare in via automatica dall’esistenza di una patologia più o meno invalidante. Si deve determinare un’impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile ed a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo. In sostanza l’impedimento che impone il rinvio dell’udienza è solo quello cogente in termini assoluti e che, alla stregua della valutazione del giudice, risulti positivamente in giudizio (Nel caso di specie, il certificato medico attestava che l’incolpato era “affetto da depressione maggiore con ansia cronica. Non può, pertanto, per i prossimi sei (6) mesi esporsi a stress di vario tipo (viaggi e lavoro)”, senza peraltro prescrivere alcun trattamento farmaceutico per far fronte alla patologia stessa e, comunque, non formulando un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità dell’incolpato stesso a presenziare all’udienza disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto insussistenti i presupposti del legittimo impedimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 8 del 27 gennaio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 27 Gennaio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 19 Febbraio 2021