La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc.

Con il procedimento disciplinare forense si persegue lo scopo di tutelare l’immagine, la dignità e il decoro della professione, accertando gli eventuali illeciti deontologici commessi dall’avvocato e irrogando le sanzioni previste. Conseguentemente, la rilevanza deontologica di un comportamento ben può sussistere pur non costituendo illecito secondo l’ordinamento civile, penale, amministrativo, ecc., giacché le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti secondo le disposizioni del residuo ordinamento.

Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Garri), SS.UU., sentenza n. 25440 del 29 agosto 2023

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parere

Il Comune di Montella chiede di sapere se: “l’avvocato dipendente a tempo pieno ed indeterminato Responsabile dell‘Ufficio Legale del Comune di Montella (AV), iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo (art. 3, comma 4, lett, b), R.D.L. n. 1578/1933), possa ricevere ed accettare mandato a difendere amministratori, responsabili di settore e dipendenti comunali tutti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili e/o penali per atti o fatti connessi direttamente all’espletamento del mandato elettivo o del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio e ricevendo dagli interessati la procura ad litem, sempre che non sussista conflitto di interessi per dolo o colpa grave, anche potenziale, nei confronti del Comune”.

Consiglio Nazionale Forense (Salazar Michele), parere n. 45 del 24 Giugno 2015

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 20 Luglio 2012 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 16 Luglio 2008 (avvertimento)