Illecito assistere il convenuto ed il terzo chiamato in potenziale conflitto di interessi tra loro

L’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte, a nulla rilevando la consapevolezza ed il consenso delle parti stesse a tale prestazione professionale (Nel caso di specie, un condomino citava in causa il proprio Condominio al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al dissesto del lastrico solare. Il Condominio si costituiva chiamando a manleva l’impresa costruttrice del lastrico stesso, ma convenuto e terzo chiamato si costituivano mediante il medesimo difensore).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 394

NOTA:
In arg. cfr. pure Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 29 luglio 2016, n. 265.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 394 del 31 Dicembre 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 09 Luglio 2012 (avvertimento)