Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.Art. 37 cod. prev. – Conflitto di interessi.L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incar…Leggi il testo completo →) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Losurdo), sentenza del 12 luglio 2016, n. 186

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 26 settembre 2014, n. 110, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Bassu), decisione n. 48 del 20 aprile 2011.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 12 Luglio 2016 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 12 Novembre 2013 (censura)