Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 2 del 22 gennaio 2024
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Consales), sentenza n. 148 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Di Giovanni), sentenza n. 221 del 25 novembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 18 del 1 febbraio 2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento (secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato,) sostenuto dalla giurisprudenza più risalente, tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 2 del 22 Gennaio 2024 (accoglie) (prescrizione)- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera n. 1667 del 20 Aprile 2021 (censura)
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