La mancata audizione dell’incolpando tanto nella fase preliminare quanto in quella dibattimentale del procedimento disciplinare, pur in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, giacché l’applicabilità delle norme del codice di procedura penale è prevista soltanto in via suppletiva, in mancanza di una specifica disciplina della legge professionale e nei limiti della compatibilità con quest’ultima (art. 58, lett. n, L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 158 del 22 aprile 2026
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 261/2025.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 22 Aprile 2026 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 25 del 20 Marzo 2025 (sospensione)