Applicazione del richiamo verbale in sede di impugnazione

È preclusa al giudice dell’impugnazione l’applicazione del richiamo verbale, provvedimento amministrativo di archiviazione “monitoria” a carattere non sanzionatorio, sicché in presenza di infrazioni lievi e scusabili l’incolpato, per il principio del favor rei, va prosciolto del capo di incolpazione. (u.s.)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 330 del 28 luglio 2026

NOTA
In senso conforme, CNF n. 191/2026.
Pare pertanto superato il principio espresso da CNF n. 36/2022 e CNF n. 43/2020, secondo cui “qualora il CNF ritenga congruo applicare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247.”.

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 330 del 28 Luglio 2026 (accoglie) (assoluzione)
– Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera n. 21 del 12 Dicembre 2025 (avvertimento)