Sospensione cautelare: lo strepitus fori è tuttora presupposto necessario

Il c.d. strepitus fori è tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 308 del 11 luglio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 308 del 11 Luglio 2026 (accoglie)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 08 Maggio 2026 (sospensione cautelare)