La prescrizione disciplinare non può essere interrotta per più di 7 anni e mezzo

Ai sensi dell’art. 56 L. n. 247/2012, l’azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni (comma 1), che decorre dalla commissione del fatto o dalla cessazione della sua permanenza; l’interruzione della prescrizione fa decorrere un nuovo termine di cinque anni (comma 3), ma in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 31 del 7 marzo 2023

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 64

Risultati della ricerca: 136

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 14 Aprile 2025 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 28 del 02 Novembre 2021 (sospensione)