L’illecito disciplinare è indipendente dal verificarsi di un danno o dal suo risarcimento

Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), ma non elemento costitutivo della fattispecie (che intende salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), sicché l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità, ma può tutt’al più essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Corona), sentenza n. 59 del 25 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 59 del 25 Febbraio 2026 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 28 Gennaio 2022 (sospensione)