La potenziale rilevanza deontologica della vita privata: stalking punito anche in sede disciplinare

Vìola i doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → già art. 5 cod. prev.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →) e di comportarsi con correttezza e rispetto nei rapporti con i terzi (art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → già art. 56 cod. prev.Art. 56 cod. prev. – Rapporti con i terzi.L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga…Leggi il testo completo →) l’avvocato che reiteratamente effettua a terzi numerosissime telefonate dal contenuto ingiurioso e minatorio.

Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna (pres. Spezia, rel. Spezia), decisione n. 44 del 30 maggio 2019

Sanzione: CENSURA

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 68

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Matera richiede: “Se, alla luce dell’art. 68 codice deontologico forense, ove si prescrive che «l’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», sia o meno ammissibile che l’avvocato, già nominato dal legale rappresentante di un ente quale difensore del ridetto ente nell’ambito di un processo penale, assuma, in costanza del ridetto mandato professionale, l’incarico (ulteriore) di difensore dello stesso legale rappresentante p.t. del menzionato ente sottoposto (questa volta in qualità di persona fisica) ad un (altro) processo penale (non connesso né da un punto di vista soggettivo né oggettivo al primo), in cui l’ente risulta essere persona offesa/danneggiato, ove occorra anche in presenza di una liberatoria rilasciata dall’ente (preventivamente all’assunzione del nuovo incarico) attestante l’assenza, in concreto di un conflitto di interessi in capo all’avvocato anche a mente dell’art. 24 codice deontologico forense”.

Consiglio Nazionale Forense, parere n. 13 del 31 Maggio 2023

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 279 del 31 Dicembre 2022 (respinge) (censura)
– Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 06 Luglio 2018 (censura)