Tag: cdf (nuovo) art. 63

  • Sull’obbligo di adempiere con correttezza alle obbligazioni

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dopo aver acquistato l’abbonamento ad una banca dati a nome del proprio praticante di studio, ometta di provedere al pagamento delle relative rate (art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo →), contravvenendo così anche ai doveri di fedeltà e correttezza che valgono pure nei confronti dei propri colleghi e collaboratori.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 286 del 20 ottobre 2025

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro; l’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 128 del 2 maggio 2025

  • Il rapporto (di specialità) tra gli articoli 63 e 64 cdf

    Gli articoli 63 e 64 cdf si pongono su piani diversi nei rapporti con i terzi: l’art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo → (“Rapporti con i terzi”) impone al professionista un comportamento rispettoso e corretto con tutte le persone con le quali viene a contatto nell’esercizio della professione, ascrivibile nella più generica categoria dell’educazione, della considerazione del lavoro altrui, del decoro; l’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo → (“Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi”) sanziona in modo specifico la condotta dell’avvocato che non adempie alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi e si pone quindi in rapporto di specialità rispetto all’art. 63 cit. pur avendo riguardo alla stessa platea di terzi con i quali il professionista può venire a contatto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 313 del 5 settembre 2024

    NOTA:
    A quanto consta, non vi sono precedenti editi in termini.

  • L’avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte

    L’Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione è un canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 271 del 20 giugno 2024

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 250 del 14 novembre 2023

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi non è scriminato da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

    L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →), tantopiù in mancanza di resipiscenza. Tuttavia, l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, può semmai essere tenuta in considerazione ai fini della sanzione da irrogare in concreto (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 250 del 14 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cosimato), sentenza n. 134 del 5 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 55 del 13 maggio 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Minervini), sentenza n. 113 del 25 giugno 2022.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Ollà), sentenza n. 218 del 25 ottobre 2023

  • L’accesso non autorizzato ai fascicoli dell’ufficio giudiziario

    Costituisce illecito deontologico (art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo →, già art. 56 cod. prev.Art. 56 cod. prev. – Rapporti con i terzi.L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che, anche solo a fini di consultazione o per estrarne copia, effettui l’accesso ai fascicoli dell’ufficio giudiziario, prelevandoli dall’archivio, in mancanza di autorizzazione ed in assenza dei funzionari di cancelleria responsabili della custodia.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 36 del 29 aprile 2022

  • Condotte estranee al rapporto professionale – Violazione dei doveri di probità, dignità e decoro anche nei rapporti interpersonali

    L’avvocato, condannato per riciclaggio di danaro, commesso avvalendosi di un collega di studio e di terzi ai quali chiede di intestarsi e di incassare assegni di provenienza illecita e di versargli poi il relativo importo in contante, oltre a rispondere della violazione dei doveri di probità, dignità e decoro nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense (art. 9, comma II C.D.), risponde anche della violazione di cui all’art. 63, I comma C.D., per avere compromesso nei rapporti interpersonali la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.

    Consiglio distrettuale di disciplina di Napoli (pres. Amodio, rel. Sposito), decisione n. 6 del 9 luglio 2019