La mancata escussione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Arnau), sentenza n. 133 del 18 aprile 2024

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. Iacona), sentenza n. 213 dell’11 novembre 2022.

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parere

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Consiglio Nazionale Forense (Bianchi Nicola), parere n. 65 del 12 Dicembre 2007

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 11 Settembre 2001 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 23 Novembre 1999 (sospensione)