Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva accusato il collega di controparte di aver agito giudizialmente al fine di “spillar quattrini” al suo assistito).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Merli), sentenza del 23 dicembre 2017, n. 231
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 23 Dicembre 2017 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: COA Patti, delibera del 18 Ottobre 2012 (censura)