La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 20 del c.d. (ora art. 52 cdfArt. 52 cdf – Divieto di uso di espressioni offensive o sconvenientiL’avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La ritor…Leggi il testo completo →), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva definito il collega di controparte come professionista superficiale, credulone e poco accorto al fine di denigralo e renderlo ridicolo agli occhi del giudice).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò), sentenza del 18 dicembre 2017, n. 207

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 207 del 19 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 18 Novembre 2013 (avvertimento)