L’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, conv. L. 197/2022), che estende il meccanismo della sanatoria anche all’ipotesi di mancanza (e non solo di nullità) della procura alla lite, non è applicabile ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle relative modifiche. Pertanto, l’art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia — che fa espresso riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura” — non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.
NOTA
In senso conforme, Cass. SS.UU. n. 37434/2022.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 403 del 29 Dicembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 53 del 18 Maggio 2021 (censura)