Sospensione cautelare: necessaria la previa audizione dell’iscritto

La sospensione cautelare è adottata all’esito di un sub procedimento regolato dall’art. 60 della l. prof. e dall’art. 32 del Reg. CNF 2/2014 che dispongono possa essere disposta, nei casi tassativamente previsti, “previa audizione” dell’attinto, quale previsione distinta e autonoma rispetto alle facoltà difensive che conseguono alla segnalazione della notizia dell’illecito (art. 50 e art. 11 reg. CNF). In difetto, il provvedimento cautelare è nullo, a prescindere dall’eventuale assenza di una lesione in concreto del diritto di difesa dell’incolpato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 308 del 11 luglio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 308 del 11 Luglio 2026 (accoglie)
– Consiglio territoriale: CDD Palermo, delibera del 08 Maggio 2026 (sospensione cautelare)