Conformemente alla disciplina generale della ricusazione prevista dai codici di rito, la previsione dell’art. 6 del Regolamento CNF n. 2/2014 ai sensi della quale “i componenti delle Sezioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina possono essere individualmente ricusati”, va riferita ai componenti giudicanti e non al Consigliere istruttore, che è soggetto che pur facendo parte dell’organo non è chiamato al giudizio. (u.s.)
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 188/2026.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 02 Luglio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera