Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 403 del 29 Dicembre 2025 (respinge) (censura)– Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 53 del 18 Maggio 2021 (censura)