L’avere partecipato alla delibera di archiviazione di un esposto correlato ad anche ad altra vicenda disciplinare non integra motivo di ricusazione, giacchè il provvedimento in parola non può in alcun modo essere ritenuto equivalente alla decisione di proscioglimento emessa al termine di un dibattimento, sicché non equivale alla fattispecie prevista dal combinato disposto degli artt. 34 e 36 c.p.p., consistente nell’aver «pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento». (u.s.)
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 285 del 02 Luglio 2026 (respinge)– Consiglio territoriale: CDD, delibera