Inammissibile l’impugnazione della decisione della Commissione elettorale, in assenza di specifica impugnativa del provvedimento di proclamazione degli eletti

In tema di contenzioso elettorale, l’eventuale impugnativa di un atto endoprocedimentale come la decisione della Commissione elettorale immediatamente lesivo, deve essere necessariamente seguita dall’impugnativa del provvedimento conclusivo del procedimento qualora espressamente disposta dalla legge, in assenza della quale impugnativa gli effetti del provvedimento finale vengono a consolidarsi, con il conseguenziale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sull’atto endoprocedimentale (Nel caso di specie, il ricorrente aveva esclusivamente impugnato la decisione con la quale la Commissione aveva rigettato l’istanza di revoca dell’esclusione del ricorrente stesso dalla competizione elettorale in virtà del divieto del terzo mandato consecutivo. Il CNF, rilevato che il ricorrente non aveva altresì impugnato il provvedimento finale della procedura elettiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 42 del 20 febbraio 2026

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 20 Febbraio 2026 (respinge)
– Consiglio territoriale: CDD Crotone, delibera del 25 Luglio 2025