[importante] L’accesso al fascicolo disciplinare del CNF da parte dell’incolpato

Ai sensi dell’art. 60 co. 2 R.D. n. 37/1934, la Segreteria del CNF, una volta che il PG abbia restituito il fascicolo proveniente dall’Organo disciplinare (co. 1), «avverte il ricorrente e le altre parti interessate che gli atti rimarranno depositati negli Uffici […] per il termine di dieci giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il pubblico ministero deve effettuarne la restituzione». La comunicazione consente alle parti di prendere visione degli atti ed eventualmente di estrarne copia ma non onera in alcun modo gli uffici di questo Giudice a provvedere alla trasmissione del fascicolo a chi ne faccia richiesta.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 23 del 30 gennaio 2025

Chiavi di ricerca:
– codice: art. 65

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 07 Ottobre 2013 (accoglie) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Ottobre 2010 (censura)