L’intimazione di una qualsiasi azione giudiziaria non è più lecita e si trasforma in minaccia, come tale sanzionabile anche disciplinarmente, quando l’avvocato prospetti alla controparte la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie. Costituisce pertanto atto deontologicamente illecito la comunicazione con la quale l’avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alla preannunciata azione risarcitoria e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio di ordine extragiudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, in tal modo violando l’art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo → (ora, art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 112 del 26 Settembre 2014 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Pinerolo, delibera del 04 Maggio 2011 (censura)