L’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) ha come ratio quella di contemperare le esigenze di difesa dell’assistito con il necessario rispetto dell’altrui libertà di determinazione. Infatti, sebbene possa il difensore intimare alla controparte di adempiere sotto comminatoria di sanzioni, istanze o denunce, tale condotta non può assumere il carattere di minaccia di azioni o iniziative sproporzionate e vessatorie, specie se esclusivamente vòlte ad intimidire la controparte prefigurandole, in estremo dettaglio, conseguenze nefaste, tanto più se giuridicamente infondate o improbabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 97 del 13 giugno 2022
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 200 del 30 dicembre 2019.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 22 Luglio 2018 (sospensione)