Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 32
Risultati della ricerca: 13
La prosecuzione dell’attività professionale nonostante la revoca del mandato e comunque contro la volontà dell’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Corona Patrizia, rel. Rivellino Demetrio), sentenza n. 302 del 24 Ottobre 2025
Rinuncia al mandato professionale: la congruità del preavviso va valutata caso per caso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Palma Concetta, rel. Favi Francesco), sentenza n. 388 del 25 Ottobre 2024
La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Corona Patrizia), sentenza n. 127 del 16 Giugno 2023
La prorogatio nel caso di rinuncia o revoca del mandato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi Maria, rel. Di Maggio Vincenzo), sentenza n. 237 del 04 Dicembre 2020
La rinuncia al mandato deve essere comunicata con un congruo preavviso alla parte assistita
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 64 del 29 Luglio 2019
Radiazione per l’avvocato mandante di uno sfregio
CDD di Bologna (pres. Benini Carlo), decisione n. 29 del 20 Maggio 2019
L’inadempimento al mandato professionale e la falsa autenticazione della firma del cliente nella procura alle liti
CDD di Bologna (pres. Gennari Rita, rel. Gennari Rita), decisione n. 30 del 14 Maggio 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. De Michele Antonio), sentenza n. 7 del 26 Marzo 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Oricchio Antonio), sentenza n. 2755 del 30 Gennaio 2019
AVVOCATO E PROCURATORE – GIUDIZI DISCIPLINARI – Art. 32 (già art. 47) del codice deontologico forense – Revoca del mandato – Obblighi informativi nei confronti del cliente – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie.
Corte di Cassazione (pres. Spirito Angelo, rel. Oricchio Antonio), sentenza n. 2755 del 30 Gennaio 2019
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente (ma non di depositare atti giudiziari)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Pasqualin Andrea), sentenza n. 56 del 25 Maggio 2018
Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Marullo di Condojanni Francesco), sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)