L’avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del difensore deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi alla difesa (art. 32 cdfArt. 32 cdf – Rinuncia al mandatoL’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un con…Leggi il testo completo →, già art. 47 cod. prev.Art. 47 cod. prev. – Rinuncia al mandato.L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. I. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necess…Leggi il testo completo →). Tali principi sono validi anche per la revoca del mandato, quanto meno sotto il profilo della violazione dei doveri di correttezza e di diligenza (artt. 9 e 12 cdf, già artt. 6 e 8 cod. prev.).
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 388 del 30 Dicembre 2016 (accoglie) (avvertimento)– Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 25 Giugno 2012 (censura)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 6277 del 04 Marzo 2019 (respinge)