Il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, non trova applicazione nella materia disciplinare, ove non è infatti prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, giacché il nuovo sistema deontologico è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Per tali ipotesi di illecito a forma libera o “atipico”, il metodo più adeguato, più ragionevole e più prudente con cui procedere per individuare la sanzione applicabile in concreto appare quello di individuare norme deontologiche tipiche volte alla tutela di interessi e di valori almeno simili a quelli che la violazione in contestazione abbia pregiudicato e, quindi, a commisurare la sanzione da applicare nel caso oggetto di giudizio alle previsioni sanzionatorie previste nelle norme tipizzate così individuate (Nel caso di specie, l’avvocato aveva confezionato una sentenza falsa che aveva consegnato al cliente al fine di nascondere l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto applicabile la sanzione disciplinare prevista dall’art. 50 cdfArt. 50 cdf – Dovere di veritàL’avvocato non deve introdurre nel procedimento prove, elementi di prova o documenti che sappia essere falsi. L’avvocato non deve utilizzare nel procedimento prove, elementi di prova o documenti prodo…Leggi il testo completo → in tema di dovere di verità, prendendo a riferimento quel minimo edittale in considerazione del fatto che, a differenza della fattispecie prevista nella norma di confronto, nella specie il falso in parola non era stato utilizzato in un processo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Gagliano), sentenza n. 66 del 13 marzo 2024
– codice: art. 3
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La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Secchieri Carla), sentenza n. 61 del 01 Giugno 2017
Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico
Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni Giuseppe, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin Andrea, rel. Iacona Giuseppe Gaetano), sentenza n. 386 del 30 Dicembre 2016
La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Orlando Carlo), sentenza n. 267 del 29 Luglio 2016
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Logrieco Francesco, rel. Esposito Angelo), sentenza n. 231 del 25 Luglio 2016
Responsabilità disciplinare nel caso di esercizio della professione all’estero: non esiste “extraterritorialità deontologica”
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Picchioni Giuseppe), sentenza n. 202 del 24 Dicembre 2015
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grimaldi Bruno, rel. Pisano Susanna), sentenza n. 214 del 29 Dicembre 2014
Responsabilità disciplinare ed evitabilità della condotta tenuta (cd suitas)
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Borsacchi Stefano), sentenza n. 153 del 10 Novembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mariani Marini Alarico, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 142 del 09 Ottobre 2014
Sanzione disciplinare e assenza di precedenti disciplinari
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 113 del 26 Settembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa Guido, rel. Morlino Aldo), sentenza n. 117 del 26 Settembre 2014
Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 224 del 30 Dicembre 2013
La partecipazione alla contesa elettorale non scrimina l’illecito disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Perfetti Ubaldo, rel. Tacchini Ettore), sentenza n. 220 del 30 Dicembre 2013
La sanzione disciplinare è il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
Anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Consiglio Nazionale Forense (pres. Vermiglio Carlo, rel. Florio Fabio), sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 12 Dicembre 2013 (accoglie) (censura)– Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 06 Aprile 2011 (sospensione)