Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio

Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Criscuolo), SS.UU., sentenza n. 4840 del 25 febbraio 2025

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– codice: art. 7

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Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 156 del 03 Settembre 2013 (respinge) (sospensione)
– Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 18 Maggio 2010 (sospensione)