L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità (art. 7 cdfArt. 7 cdf – Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostitutiL’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma res…Leggi il testo completo →). (Nel caso di specie, trattavasi di missiva inviata direttamente alla controparte assistita da legale, in ipotesi estranee a quelle consentite dall’art. 41 cdfArt. 41 cdf – Rapporti con parte assistita da collegaL’avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega. L’avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti c…Leggi il testo completo →, ma il professionista aveva invocato un esonero di responsabilità disciplinare asserendo che, di fatto, la pratica era seguita da un suo collega di studio).
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 44.
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 29 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Febbraio 2014 (sospensione)