Il rigetto dell’istanza di ricusazione non è impugnabile al CNF

La tipicità degli atti impugnabili non ammette deroga alcuna, sicchè restano impugnabili esclusivamente le decisioni relative alla tenuta degli albi, ai certificati di compiuta pratica forense, ai procedimenti disciplinari, alle elezioni del C.d.O. ed ai conflitti di competenza. Sfugge quindi alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso il rigetto dell’istanza di ricusazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 408

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 30998 del 27 dicembre 2017 ha respinto il ricorso cautelare per la sospensione della sentenza di cui in massima.
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sica), sentenza del 15 dicembre 2016, n. 358, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Marullo di Condojanni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 185, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 111.

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parere

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano ha posto il seguente quesito: se un avvocato possa proporre una convenzione al CRAL della Città Metropolitana, che verrà pubblicato sul sito del CRAL stesso, al fine di offrire agli iscritti di quest’ultimo prestazioni professionali agevolate nel rispetto dei parametri vigenti. Si chiede inoltre se l’offerta di agevolazione debba avere contenuti generici ovvero se possa fare riferimento a percentuali di sconto specifiche e ai “primi colloqui orientativi gratuiti”.

Consiglio Nazionale Forense (Merli Enrico), parere n. 82 del 12 Dicembre 2018

parere

Il COA di Rieti chiede di sapere se alla luce delle recenti modifiche di cui alla L. 247/2012 ed in particolare alla disposizione di cui all’art. 9 rubricato “specializzazioni e successivo regolamento nonché del disposto di cui all’art. 17 del Codice Deontologico Forense: nell’ambito dei titoli di specializzazione ed informazioni sulla propria attività, siano legittimamente divulgabili ed inseribili nella carta intestata del professionista e/o negli atti giudiziari possono o no ricomprendersi i titoli di: – specialista in Diritto Civile per conseguimento del diploma presso la Scuola di Specializzazione in Diritto Civile ad esito di corso triennale ed esame finale prima dell’entrata in vigore della riforma forense; – Mediatore, con ciò intendendosi l’avvocato abilitato alla mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, che abbia svolto tutti i corsi di aggiornamento imposti per legge e sia iscritto presso un Organismo di Mediazione.

Consiglio Nazionale Forense (Secchieri Carla), parere n. 73 del 22 Giugno 2016

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 08 Aprile 2016 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 22 Novembre 2010 (avvertimento)
– Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 9861 del 19 Aprile 2017 (respinge)